MIRAFIORI, POMIGLIANO E L’ARTICOLO 2112

PIENAMENTE LEGITTIMI NELLA PARTE IN CUI DETTANO LA NUOVA DISCIPLINA ECONOMICA E NORMATIVA DEI RAPPORTI DI LAVORO, GLI ACCORDI FIAT DELLO SCORSO ANNO PRESENTANO INVECE UN ASPETTO CRITICO NELLA PARTE IN CUI ESCLUDONO L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO D’AZIENDA CONTENUTA IN UNA DIRETTIVA EUROPEA E NELL’ARTICOLO 2112 DEL CODICE CIVILE

In attesa della decisione del giudice del lavoro sul ricorso che – secondo quanto annunciato – verrà probabilmente presentato dalla Fiom-Cgil nei giorni prossimi, riporto qui di seguito la seconda parte della mia risposta all’intervento di Luigi Mariucci del 29 dicembre 2010, nel dibattito sugli accordi di attuazione del piano industriale concordato nei mesi precedenti dalla Fiat con Cisl, Uil, Ugl e Fismic per gli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano

[…]
   2. – Quanto alla clausola dell’accordo di Mirafiori cui L.M. accenna nella parte finale del suo intervento, volta a escludere l’applicabilità della disciplina del trasferimento d’azienda,
   – la Fiat giustifica quella clausola sostenendo che in questo caso non si verifica un trasferimento d’azienda, dal momento che tutta la nuova strumentazione produttiva, con gli ingentissimi investimenti necessari, sarà fornita dalla newco, ovvero la società che assume i lavoratori;
   – d’altra parte, un’ulteriore clausola dell’accordo garantisce comunque ai lavoratori il riconoscimento dell’intera anzianità pregressa e di tutti i diritti già maturati nel precedente rapporto di lavoro;
   – nel caso di ricorso della FIOM in sede giudiziale, la tesi della Fiat potrebbe essere disattesa da un giudice del lavoro, il quale (rifacendosi soprattutto a un orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia di europea) ritenesse che comunque vi sia trasferimento di azienda per il solo fatto che la nuova impresa assume tutti o la maggior parte dei dipendenti della vecchia impresa; una decisione giudiziale in questo senso avrebbe però soltanto l’effetto di obbligare la Fiat ad esperire la procedura di consultazione sindacale preventiva (coinvolgendo in essa anche la Fiom) e riconoscere la continuità di tutti i rapporti di lavoro, ma – per il motivo detto sopra – non avrebbe effetti sul trattamento economico dei lavoratori.

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